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Chiarimento

  • Si chiede conferma a codesta Spettabile stazione appaltante che la sospensione dei lavori debba avvenire nei tempi previsti dal Disciplinare di gara in cui si riportano i periodi: “dal 01/07 al 15/08 inclusi, 46gg” e “dal 15/12 al 28/02 inclusi, 76gg” diversamente da quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto 0426_110_15_E_7.01CPNG_R3 in cui si riporta che per consentire la corretta operatività dei mezzi atti allo sgombero neve: “durante la stagione invernale, presumibilmente dal mese di ottobre al mese di maggio, la Concessionaria potrà richiedere all’Impresa Appaltatrice di sospendere le attività che generano vincoli o costrizioni alla circolazione”. In ogni caso si richiede se, considerato il vincolo di dover consegnare le due carreggiate aperte al traffico in corrispondenza delle sospensioni previste, il periodo di sospensione verrà applicato indipendentemente dalla data di consegna dei lavori. Si chiede a spettabile stazione appaltante se la riduzione di tempi da offrire è da applicare alla durata dei lavori in giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata di ultimazione dei lavori oppure per cumulo di periodi intermedi sulle singole macrofasi previste da cronoprogramma.

    Domanda del: 02/10/2020 aggiornata il 02/10/2020
  • I periodi di sospensione lavori previsti nel disciplinare di gara e più specificatamente al punto 4.2B dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ad oggetto "Riduzione dei tempi contrattuali - elemento di valutazione quantitativo" sono quelli riportati nel cronoprogramma lavori e ricompresi dunque nell'accezione più generica riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali periodi dovranno essere rispettati indipendentemente dalla data di consegna dei lavori. La riduzione di tempi da offrire è da applicare alla durata dei lavori in giorni naturali non consecutivi (ovvero al netto delle sospensioni) che saranno parametrati rispetto ai 520 giorni naturali lavorativi (non consecutivi) previsti dal cronoprogramma dei lavori.

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