Torna ad inizio pagina

A32 Torino – Bardonecchia - Viadotto Ramat – Interventi di adeguamento e rinforzo strutturale

Soggetto aggiudicatore: SITAF S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus
Oggetto: A32 Torino – Bardonecchia - Viadotto Ramat – Interventi di adeguamento e rinforzo strutturale
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 8.654.712,72 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 8.416.182,19 €
Oneri: 238.530,53 €
CIG: 84216136E5
CUP: H81B10000590007
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Direzioni Affari Generali - Ufficio Gare
Aggiudicatario : Impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l.
Data di aggiudicazione: 23 giugno 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 7.687.945,87 €
Data pubblicazione: 02 settembre 2020 14:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 30 settembre 2020 12:00:00
Data scadenza: 16 ottobre 2020 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

La seduta pubblica programmata per il giorno lunedì 19 ottobre 2020 alle ore 9:00 è rinviata a data destinarsi che verrà comunicata con almeno due giorni di anticipo agli operatori economici concorrenti.

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Nomina Commissione Apertura Buste A - Documentazione Amministrativa prot. 10949.20 del 26/10/2020 11 novembre 2020 15:04:38 Determina di nomina della commissione di gara

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Dove è possible trovare il progetto posto a base di gara?

Risposta:

prot. 08903.20 del 07/09/2020

Il Progetto Esecutivo è consultabile sul sito www.sitaf.it - Sezione Bandi di Gara - Procedure in corso.
Copiare sul proprio browser il seguente indirizzo:

http://www.sitaf.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=470:procedura-aperta-per-laffidamento-del-lavoro-a32-torino-%E2%80%93-bardonecchia-viadotto-ramat-interventi-di-adeguamento-e-rinforzo-strutturale%E2%80%9D-cig-84216136e5-cup-h81b10000590007

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buongiorno si chiede relativamente alla gara in oggetto, la conferma del pagamento della tassa ANAC in quanto sospesa fino al 31.12.2020 e la cauzione provvisoria

Risposta:

Si conferma che il contributo ANAC per la gara in questione non è dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.L. 19/05/2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) che dispone che le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi da versare all’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’art. 1 della L. 266/2005, comma 65 (vedi Contributi all’ANAC sui contratti pubblici: importi e modalità di adempimento (2019)), per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma stessa (19/05/2020) e fino al 31/12/2020.

Con riferimento, invece, alla richiesta di conferma relativamente alla cauzione provvisoria per la procedura di gara di tipo aperto, si comunica che l’importo dell’appalto è superiore alla soglia comunitaria: l’esonero dalla richiesta di garanzia provvisoria previsto dall’art.1, comma 4 del D.L. 76/2020, vale solo per le gare sotto soglia.

Chiarimento n. 3

Domanda:

In merito alla categoria scorporabile OS23 si chiede conferma della sua non subappaltabilità oltre il 30% del proprio importo: tale disposizione non dovrebbe essere valida unicamente per le cosiddette categorie SIOS? La categoria OS23 non rientra tra le SIOS e dovrebbe quindi poter essere subappaltata anche al 100% a ditta opportunamente qualificata e nel rispetto del 40% totale di subappalto.

Risposta:

Si rappresenta che, a causa di un mero refuso, è stata erroneamente indicata la categoria OS23 "a qualificazione obbligatoria". La suddetta categoria non rientra nell'elenco delle cosiddette categorie SIOS, pertanto risulta sub-appaltabile, anche al 100%, nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Seguirà rettifica del Bando di gara e relativa documentazione.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In riferimento ai criteri di attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica, si rileva che la somma dei punteggi per ogni sub criterio, non corrisponde al punteggio totale del relativo singolo criterio. Si chiedono chiarimenti nel merito

Risposta:

Si segnala l'avvenuta rettifica relativa alla somma dei punteggi di ogni sub-criterio dell'offerta tecnica, secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara modificato.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Con riferimento al paragrafo 8. del Disciplinare di gara secondo cui "I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (possesso attestazioni SOA per categorie e classifiche coerenti con quanto richiesto per l’esecuzione del lavoro oggetto dell’appalto) devono essere posseduti per il 60% dall’impresa mandataria in RTI, del consorzio ordinario, del GEIE e delle imprese facenti parte della rete e per il restante 40% dalle mandanti, fermo restando che ogni impresa mandante non può possedere meno del 10% dei requisiti di cui sopra. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria", si richiede se possa essere inserita nel R.T.I. concorrente un'impresa mandante che assume all'interno dell'appalto il 100% della categoria OG10 che incide per il 3.09% dell'importo complessivo e pertanto se possa avere nel RTI una quota di qualificazione inferiore al 10%.

Risposta:

Se l'ATI si presenta come di tipo verticale, le categorie scorporabili possono essere assunte da una mandante, indipendentemente dalla loro incidenza rispetto al valore dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tal caso, l'Impresa richiedente, in possesso della categoria OG10, è a tutti gli effetti mandante, non cooptata, nel costituendo R.T.I..

Chiarimento n. 6

Domanda:

1) Si richiede se i documenti elencati al paragrafo 8.3 del disciplinare di gara debbano essere presentati già contestualmente all’offerta all’interno della busta A – Documentazione amministrativa oppure se verranno richiesti all’aggiudicatario ai fini della comprova dei requisiti di qualificazione; 2) Sul portale telematico su cui occorre caricare l’offerta, è presente, all’interno della sezione relativa alla Busta A – Documentazione Amministrativa, il campo a caricamento obbligatorio “Autocertificazione”. Al paragrafo 10.1 del Disciplinare di gara, tuttavia, non è riscontrabile alcun documento così denominato tra quelli richiesti. Si richiedono chiarimenti in merito; 3) Si segnala a codesta Spettabile Stazione Appaltante che il disciplinare rettificato ed emesso in data 08/09/2020 contiene delle incongruenze nell’attribuzione dei punteggi all’interno dei singoli sub-criteri: o Il sub-criterio 3.1B riporta i seguenti punteggi: Direttore tecnico di cantiere: 2 punti Assistente di cantiere: 1 punto Referente opere civili: 2 punti Referente impianti: 2 punti Responsabile del servizio prevenzione e protezione: 1 punto. che risultano incongruenti con il punteggio massimo Wj attribuito a tale sub-criterio pari a 10 punti. o Il sub-criterio 4.1B riporta i seguenti punteggi: Interventi manutentivi su impalcati di viadotti: 2 Posa di barriere stradali: 2 Ribaltamento impianti tecnologici: 2 che risultano incongruenti con il punteggio massimo Wj attribuito a tale sub-criterio pari a 7 punti. o Il sub-criterio 4.3B riporta i seguenti punteggi: Percentuale di subappalto 40%: 0 Percentuale di subappalto 30%: 1 Percentuale di subappalto 20%: 2 Percentuale di subappalto 10%: 3 Percentuale di subappalto 0%: 4 che risultano incongruenti con il punteggio massimo Wj attribuito a tale sub-criterio pari a 6 punti. 4) Si chiede conferma a codesta Spettabile Stazione Appaltante che le figure tecniche da indicarsi al sub-criterio 3.1B individuate come “Referente opere civili” e “Referente impianti” debbano assumere, in fase esecutiva, il ruolo di Capo Cantiere. Se fossero da intendersi altri ruoli si richiede che siano specificati. 5) Con riferimento al criterio 4.1B ed in particolar modo in relazione alla lavorazione “posa di barriere stradali”, si richiede, al fine di rendere omogenea la metodologia di calcolo per tutti i concorrenti, se nel calcolo dell’importo di lavorazione analoga da dichiarare debba considerarsi la sola attività di posa oppure, al contrario, se possa considerarsi anche la fornitura della barriera stradale.

Risposta:

1) No, i documenti del paragrafo 8.3 sono quelli eventualmente richiesti per il caso di verifica dei requisiti; l'operatore economico non è obbligato a presentarli contestualmente all'offerta.
2) L'auto-dichiarazione è la Domanda di partecipazione.
3) Sono state corrette le incongruenze nell'attribuzione dei punteggi nella nuova versione del Disciplinare del 18/09/2020.
4) Il Capo Cantiere deve essere inteso come “Direttore tecnico di cantiere”; i referenti “Opere Civili” e “Impianti” sono figure di riferimento per le relative attività.
5) L’importo da considerare riguarda sia la fornitura sia l’attività di posa della barriera stradale.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Con riferimento alla Vs. risposta alla FAQ n. 5, si richiede conferma che un'impresa in possesso solamente della categoria OG10 in classifica superiore alla I debba assumere il ruolo di impresa cooptata mentre non possa assumere il ruolo di mandante di un RTI verticale per tale categoria.

Risposta:

Se l'ATI si presenta come di tipo verticale, le categorie scorporabili possono essere assunte da una mandante, indipendentemente dalla loro incidenza rispetto al valore dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. In tal caso, l'Impresa richiedente, in possesso della categoria OG10, è a tutti gli effetti mandante, non cooptata, nel costituendo R.T.I..

Chiarimento n. 8

Domanda:

Buonasera a Voi.Alla luce delle modifiche di scadenza, bando e disciplinare, si richiede SE L'ATTUALE DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA è da ritenersi DEFINITIVA.Inoltre il modulo della domanda di partecipazione, non contenendo nessuno spazio per partecipazione in RTI, in tal caso, da cosituire, è da COMPILARE A CURA DI CIASCUN PARTECIPANTE? Grazie e cordiali saluti.

Risposta:

L'attuale documentazione reperibile sul sito www.sitaf.it - Azienda - Bandi di Gara e sul portale telematico https://sitaf.acquistitelematici.it/ è da ritenersi definitiva. La domanda di partecipazione può essere modificata a cura di ciascun partecipante. A breve sarà disponibile il modello di formulario DGUE da compilare a cura dei partecipanti.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Si richiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di fornire la descrizione dei requisiti minimi e delle fasi che compongono i cicli di verniciatura “A” “B“ “C“ “D“ delle carpenterie metalliche citati nel paragrafo 26.4.1 del “Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche Opere civili” (elaborato 0426_110_15_E_7.02CPNT_R1)

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si segnala che trattasi di refuso in quanto nel progetto non sono presenti interventi che prevedano cicli di verniciatura delle carpenterie metalliche.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Buonasera a Voi.La presente per i segg.quesiti: 1. partecipando alla gara come ATI, è possibile la partecipazione ad essa di operatore economico senza SOA? 2. non avendo disponibilità di attrezzature e macchinari per lo spurgo rete raccolta acque bianche, di cui al sub-criterio 1.4B dei criteri dell'offerta tecnica, dovendo affidare il lavoro ad altro operatore economico, quest'ultimo deve far parte dell'ATI, ai fini di non perdere punti per il subappalto del lavoro, oppure NO? 3. cosa si intende per "corazzatura dei cordoli" (sub-criterio 1.1B) e "ribaltamento impianti tecnologici"(tabella al sub-criterio 4.1B)? Grazie mille per la disponibilità e cordiali saluti.

Risposta:

Con riferimento ai quesiti posti, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Un impresa può associarsi anche se non possiede le categorie richieste nel bando, ma deve dichiarare che effettuerà lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo dei lavori; in questo caso l'associazione di imprese va sotto il nome di "COOPTAZIONE", l'impresa cooptata è quella che non possiede requisiti, per contro la Cooptante deve possedere TUTTI i requisiti previsti dal bando di gara.
2) La risposta non può essere fornita in quanto dipende dalla strategia che il Costituendo ATI intende assumere per la procedura di che trattasi; le due alternative sono: costituire l'ATI oppure subappaltare le attività citate.
3) Con riferimento al criterio 1.1B “Intervento di corazzatura cordoli - elemento di valutazione qualitativa” si precisa che con detto termine debbano essere intese tutte quelle metodologie che il concorrente propone di adottare per migliorare la resistenza del calcestruzzo agli agenti atmosferici ed all'azione aggressiva dei cloruri sia dei nuovi cordoli sia dell’intradosso del nuovo impalcato nell'area di intervento. A titolo esemplificativo gli interventi migliorativi potranno includere nuovi materiali, additivi, trattamenti indurenti e/o corazzanti, nuove tecniche realizzative nonché l’estensione delle aree oggetto di intervento.
Con riferimento al criterio 4.1B "Comprovata esperienza nelle lavorazioni di cui si compone l’appalto - elemento di valutazione quantitativo" si considerano confluenti nella voce denominata "Ribaltamento impianti tecnologici" tutte la lavorazioni attinenti alla risoluzione di interferenze impiantistiche di vario genere che l'impresa potrà dimostrare di aver effettuato nei 10 anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buonasera a Voi.Andando sul sito dell'ANAC per fare il passoe, compare la seg. dicitura: "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Grazie e cordiali saluti.

Risposta:

Il problema tecnico sul sito ANAC è stato risolto.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Si chiedono a codesta Spettabile Stazione Appaltante indicazioni circa la tipologia di calcestruzzo deI getto di ripristino del nuovo cordolo in quanto si riscontra una discordanza tra quanto indicato nell’elenco prezzi, quanto riportato sulle tavole di progetto e nella Relazione Generale. In particolare, la voce di elenco prezzi è la seguente: “CALCESTRUZZO PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5 - RCK = 50 MPA E AGGREGATI fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo super fluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello spessore e della geometria del getto. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg = 50 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg = 40 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a trazione per flessione a 28 gg = 5 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a trazione per flessione a 7 gg = 4 MPa (UNI EN 196/1); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) = 1,5 MPa; - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) = 0,03%” mentre l’indicazione riportata sulle tavole risulta essere la seguente: GETTO DI RIPRISTINO NUOVI CORDOLI tipo/caratteristiche calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato classe di resistenza C40/50 classe di esposizione XF4 diam.max inerte 22mm rapporto a/c massimo 0.45 min.dosaggio cemento 360kg/mc classe di resistenza S4 e l’indicazione riportata nella Relazione Generale 0426_110_15_E_1.02GNRG_R3 al paragrafo 4.3 risulta essere la seguente: “6. getto del nuovo cordolo con calcestruzzo di classe C35/45 di classe di esposizione XD3 e consistenza S4” Si chiede a codesta Spettabile stazione appaltante di specificare la Classe di Resistenza del calcestruzzo previsto a progetto

Risposta:

Come previsto nelle tavole, nella relazione di calcolo e nel computo il materiale da utilizzare risulta essere un C40/50 con classe di esposizione XF4.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Si chiede conferma a codesta Spettabile stazione appaltante che la sospensione dei lavori debba avvenire nei tempi previsti dal Disciplinare di gara in cui si riportano i periodi: “dal 01/07 al 15/08 inclusi, 46gg” e “dal 15/12 al 28/02 inclusi, 76gg” diversamente da quanto specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto 0426_110_15_E_7.01CPNG_R3 in cui si riporta che per consentire la corretta operatività dei mezzi atti allo sgombero neve: “durante la stagione invernale, presumibilmente dal mese di ottobre al mese di maggio, la Concessionaria potrà richiedere all’Impresa Appaltatrice di sospendere le attività che generano vincoli o costrizioni alla circolazione”. In ogni caso si richiede se, considerato il vincolo di dover consegnare le due carreggiate aperte al traffico in corrispondenza delle sospensioni previste, il periodo di sospensione verrà applicato indipendentemente dalla data di consegna dei lavori. Si chiede a spettabile stazione appaltante se la riduzione di tempi da offrire è da applicare alla durata dei lavori in giorni naturali e consecutivi rispetto alla durata di ultimazione dei lavori oppure per cumulo di periodi intermedi sulle singole macrofasi previste da cronoprogramma.

Risposta:

I periodi di sospensione lavori previsti nel disciplinare di gara e più specificatamente al punto 4.2B dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ad oggetto "Riduzione dei tempi contrattuali - elemento di valutazione quantitativo" sono quelli riportati nel cronoprogramma lavori e ricompresi dunque nell'accezione più generica riportata nel Capitolato Speciale d'Appalto. Tali periodi dovranno essere rispettati indipendentemente dalla data di consegna dei lavori. La riduzione di tempi da offrire è da applicare alla durata dei lavori in giorni naturali non consecutivi (ovvero al netto delle sospensioni) che saranno parametrati rispetto ai 520 giorni naturali lavorativi (non consecutivi) previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Con riferimento al punto 8.4 del disciplinare del 18/09/2020, chiediamo conferma che non si applica alcuna sanzione pecuniaria nel caso di regolarizzazione a seguito di soccorso istruttorio in quanto tale sanzione fa riferimento ad una norma non più in vigore (norma modificata con D.lgs. 56/2017 Correttivo Appalti).

Risposta:

Si conferma la non applicabilità della sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lgs. n. 56/2017; trattasi di refuso il riferimento al punto 8.4 del Disciplinare di Gara.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Buongiorno, sono a richiedere se la categoria OS23 non essendo definita come categoria SIOS e neppure come categoria a qualificazione obbligatoria all’interno D.M. n. 248/2016 categorie superspecialistiche, a parziale rettifica di quanto previsto dal disciplinare di gare è possibile subappaltarla per l’intero importo? Ringrazio e Porgo Cordiali Saluti

Risposta:

Si rappresenta che, a causa di un mero refuso, è stata erroneamente indicata la categoria OS23 "a qualificazione obbligatoria". La suddetta categoria non rientra nell'elenco delle cosiddette categorie SIOS, pertanto risulta sub-appaltabile, anche al 100%, nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Seguirà rettifica del Bando di gara e relativa documentazione.