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Chiarimento

  • Buonasera a Voi.La presente per i segg.quesiti: 1. partecipando alla gara come ATI, è possibile la partecipazione ad essa di operatore economico senza SOA? 2. non avendo disponibilità di attrezzature e macchinari per lo spurgo rete raccolta acque bianche, di cui al sub-criterio 1.4B dei criteri dell'offerta tecnica, dovendo affidare il lavoro ad altro operatore economico, quest'ultimo deve far parte dell'ATI, ai fini di non perdere punti per il subappalto del lavoro, oppure NO? 3. cosa si intende per "corazzatura dei cordoli" (sub-criterio 1.1B) e "ribaltamento impianti tecnologici"(tabella al sub-criterio 4.1B)? Grazie mille per la disponibilità e cordiali saluti.

    Domanda del: 29/09/2020 aggiornata il 29/09/2020
  • Con riferimento ai quesiti posti, si forniscono le seguenti informazioni:
    1) Un impresa può associarsi anche se non possiede le categorie richieste nel bando, ma deve dichiarare che effettuerà lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo dei lavori; in questo caso l'associazione di imprese va sotto il nome di "COOPTAZIONE", l'impresa cooptata è quella che non possiede requisiti, per contro la Cooptante deve possedere TUTTI i requisiti previsti dal bando di gara.
    2) La risposta non può essere fornita in quanto dipende dalla strategia che il Costituendo ATI intende assumere per la procedura di che trattasi; le due alternative sono: costituire l'ATI oppure subappaltare le attività citate.
    3) Con riferimento al criterio 1.1B “Intervento di corazzatura cordoli - elemento di valutazione qualitativa” si precisa che con detto termine debbano essere intese tutte quelle metodologie che il concorrente propone di adottare per migliorare la resistenza del calcestruzzo agli agenti atmosferici ed all'azione aggressiva dei cloruri sia dei nuovi cordoli sia dell’intradosso del nuovo impalcato nell'area di intervento. A titolo esemplificativo gli interventi migliorativi potranno includere nuovi materiali, additivi, trattamenti indurenti e/o corazzanti, nuove tecniche realizzative nonché l’estensione delle aree oggetto di intervento.
    Con riferimento al criterio 4.1B "Comprovata esperienza nelle lavorazioni di cui si compone l’appalto - elemento di valutazione quantitativo" si considerano confluenti nella voce denominata "Ribaltamento impianti tecnologici" tutte la lavorazioni attinenti alla risoluzione di interferenze impiantistiche di vario genere che l'impresa potrà dimostrare di aver effettuato nei 10 anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.

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